CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo IV
Art. 768 septies
805 / 3261Scioglimento.
In vigore dal 16 mar 2006
Il contratto può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia nei modi seguenti:
1) mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al presente capo;
2) mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-768-septies