Art. 767 · Facoltà del coerede di dare il supplemento.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IVCapo V

Art. 767

861 / 3261

Facoltà del coerede di dare il supplemento.

In vigore dal 19 apr 1942
Il coerede contro il quale è promossa l'azione di rescissione può troncarne il corso e impedire una nuova divisione, dando il supplemento della porzione ereditaria, in danaro o in natura, all'attore e agli altri coeredi che si sono a lui associati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-767