CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo IV›Capo V
Art. 767
861 / 3261Facoltà del coerede di dare il supplemento.
In vigore dal 19 apr 1942
Il coerede contro il quale è promossa l'azione di rescissione può troncarne il corso e impedire una nuova divisione, dando il supplemento della porzione ereditaria, in danaro o in natura, all'attore e agli altri coeredi che si sono a lui associati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-767