CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo IV›Capo V
Art. 766
860 / 3261Stima dei beni.
In vigore dal 19 apr 1942
Per conoscere se vi è lesione si procede alla stima dei beni secondo il loro stato e valore al tempo della divisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-766