Art. 766 · Stima dei beni.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IVCapo V

Art. 766

860 / 3261

Stima dei beni.

In vigore dal 19 apr 1942
Per conoscere se vi è lesione si procede alla stima dei beni secondo il loro stato e valore al tempo della divisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-766