CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo IV›Capo V
Art. 763
857 / 3261Rescissione per lesione.
In vigore dal 19 apr 1942
La divisione può essere rescissa quando taluno dei coeredi prova di essere stato leso oltre il quarto.
La rescissione è ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore, quando il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi è inferiore di oltre un quarto all'entità della quota ad esso spettante.
L'azione si prescrive in due anni dalla divisione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-763