CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo IV›Capo V
Art. 762
856 / 3261Omissione di beni ereditari.
In vigore dal 19 apr 1942
L'omissione di uno o più beni dell'eredità non dà luogo a nullità della divisione, ma soltanto a un supplemento della divisione stessa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-762