Art. 762 · Omissione di beni ereditari.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IVCapo V

Art. 762

856 / 3261

Omissione di beni ereditari.

In vigore dal 19 apr 1942
L'omissione di uno o più beni dell'eredità non dà luogo a nullità della divisione, ma soltanto a un supplemento della divisione stessa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-762