CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo IV›Capo V
Art. 761
855 / 3261Annullamento per violenza o dolo.
In vigore dal 19 apr 1942
La divisione può essere annullata quando è l'effetto di violenza o di dolo.
L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o in cui il dolo è stato scoperto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-761