Art. 758 · Garanzia tra coeredi.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IVCapo IV

Art. 758

852 / 3261

Garanzia tra coeredi.

In vigore dal 19 apr 1942
I coeredi si devono vicendevole garanzia per le sole molestie ed evizioni derivanti da causa anteriore alla divisione. La garanzia non ha luogo, se è stata esclusa con clausola espressa nell'atto di divisione, o se il coerede soffre l'evizione per propria colpa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-758