CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo IV›Capo III
Art. 754
848 / 3261Pagamento dei debiti e rivalsa.
In vigore dal 19 apr 1942
Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria e ipotecariamente per l'intero. Il coerede che ha pagato oltre la parte a lui incombente può ripetere dagli altri coeredi soltanto la parte per cui essi devono contribuire a norma dell', quantunque si sia fatto surrogare nei diritti dei creditori.
Il coerede conserva la facoltà di chiedere il pagamento del credito a lui personale e garantito da ipoteca, non diversamente da ogni altro creditore, detratta la parte che deve sopportare come coerede.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-754