Art. 742 · Spese non soggette a collazione.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IVCapo II

Art. 742

836 / 3261

Spese non soggette a collazione.

In vigore dal 19 apr 1942
Non sono soggette a collazione le spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia, nè quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze. Le spese per il corredo nuziale e quelle per l'istruzione artistica o professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto. Non sono soggette a collazione le liberalità previste dal secondo comma dell'.
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