CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo IV›Capo II
Art. 742
836 / 3261Spese non soggette a collazione.
In vigore dal 19 apr 1942
Non sono soggette a collazione le spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia, nè quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze.
Le spese per il corredo nuziale e quelle per l'istruzione artistica o professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto.
Non sono soggette a collazione le liberalità previste dal secondo comma dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-742