Art. 737 · Soggetti tenuti alla collazione.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IVCapo II

Art. 737

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Soggetti tenuti alla collazione.

In vigore dal 7 feb 2014
I figli... e i loro discendenti... ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati. La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile.

Note all'articolo

  • La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-737