CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo IV›Capo II
Art. 737
831 / 3261Soggetti tenuti alla collazione.
In vigore dal 7 feb 2014
I figli... e i loro discendenti... ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.
La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile.
Note all'articolo
- La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-737