CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo IV›Capo I
Art. 734
828 / 3261Divisione fatta dal testatore.
In vigore dal 19 apr 1942
Il testatore può dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile.
Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della morte, i beni in essa non compresi sono attribuiti conformemente alla legge, se non risulta una diversa volontà del testatore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-734