CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo IV›Capo I
Art. 733
827 / 3261Norme date dal testatore per la divisione.
In vigore dal 19 apr 1942
Quando il testatore ha stabilito particolari norme per formare le porzioni, queste norme sono vincolanti per gli eredi, salvo che l'effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore.
Il testatore può disporre che la divisione si effettui secondo la stima di persona da lui designata che non sia erede o legatario: la divisione proposta da questa persona non vincola gli eredi, se l'autorità giudiziaria, su istanza di taluno di essi, la riconosce contraria alla volontà del testatore o manifestamente iniqua.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-733