CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo IV›Capo III
Art. 73
105 / 3261Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui è stata dichiarata la morte presunta.
In vigore dal 19 apr 1942
Se la persona di cui e stata dichiarata la morte presunta ritorna o ne è provata l'esistenza al momento dell'apertura della successione, essa o i suoi eredi o aventi causa possono esercitare la petizione di eredità e far valere ogni altro diritto, ma non possono recuperare i beni se non nello stato in cui si trovano, e non possono ripetere che il prezzo di quelli alienati, quando è ancora dovuto, o i beni nei quali esso è stato investito, salvi gli effetti della prescrizione o dell'usucapione.
Si applica la disposizione del secondo comma dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-73