CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo IV›Capo I
Art. 729
823 / 3261Assegnazione o attribuzione delle porzioni.
In vigore dal 19 apr 1942
L'assegnazione delle porzioni eguali è fatta mediante estrazione a sorte. Per le porzioni diseguali si procede mediante attribuzione.
Tuttavia, rispetto a beni costituenti frazioni eguali di quote diseguali, si può procedere per estrazione a sorte.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-729