CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo IV›Capo I
Art. 722
816 / 3261Beni indivisibili nell'interesse della produzione nazionale.
In vigore dal 19 apr 1942
In quanto non sia diversamente disposto dalle leggi speciali, le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui nell'eredità vi sono beni che la legge dichiara indivisibili nell'interesse della produzione nazionale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-722