CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo IV›Capo I
Art. 719
813 / 3261Vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari.
In vigore dal 19 apr 1942
Se i coeredi aventi diritto a più della metà dell'asse concordano nella necessità della vendita per il pagamento dei debiti e pesi ereditari, si procede alla vendita all'incanto dei beni mobili e, se occorre, di quei beni immobili la cui alienazione rechi minor pregiudizio agli interessi dei condividenti.
Quando concorre il consenso di tutte le parti, la vendita può seguire tra i soli condividenti e senza pubblicità, salvo che vi sia opposizione dei legatari o dei creditori.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-719