CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo IV›Capo I
Art. 714
808 / 3261Godimento separato di parte dei beni.
In vigore dal 19 apr 1942
Può domandarsi la divisione anche quando uno o più coeredi hanno goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvo che si sia verificata l'usucapione per effetto di possesso esclusivo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-714