CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo VII
Art. 711
798 / 3261Retribuzione.
In vigore dal 19 apr 1942
L'ufficio dell'esecutore testamentario è gratuito. Tuttavia il testatore può stabilire una retribuzione a carico dell'eredità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-711