CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo VII
Art. 710
797 / 3261Esonero dell'esecutore testamentario.
In vigore dal 19 apr 1942
Su istanza di ogni interessato, l'autorità giudiziaria può esonerare l'esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarità nell'adempimento dei suoi obblighi, per inidoneità all'ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia.
L'autorità giudiziaria, prima di provvedere, deve sentire l'esecutore e può disporre opportuni accertamenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-710