Art. 709 · Conto della gestione.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo VII

Art. 709

796 / 3261

Conto della gestione.

In vigore dal 19 apr 1942
L'esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l'anno della morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l'anno. Egli è tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari. Gli esecutori testamentari, quando sono più, rispondono solidalmente per la gestione comune. Il testatore non può esonerare l'esecutore testamentario dall'obbligo di rendere il conto o dalla responsabilità della gestione.
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