CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo VII
Art. 709
796 / 3261Conto della gestione.
In vigore dal 19 apr 1942
L'esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l'anno della morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l'anno.
Egli è tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari.
Gli esecutori testamentari, quando sono più, rispondono solidalmente per la gestione comune.
Il testatore non può esonerare l'esecutore testamentario dall'obbligo di rendere il conto o dalla responsabilità della gestione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-709