CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo VI›Sez. II
Art. 697
784 / 3261Sostituzione fedecommissaria nei legati.
In vigore dal 19 apr 1942
Le norme stabilite in questa sezione sono applicabili anche ai legati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-697