CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo VI›Sez. II
Art. 696
783 / 3261Devoluzione al sostituito.
In vigore dal 20 set 1975
L'eredità si devolve al sostituito al momento della morte dell'istituito.
Se le persone o gli enti che hanno avuto cura dell'incapace muoiono o si estinguono prima della morte di lui, i beni o la porzione dei beni che spetterebbe loro è devoluta ai successori legittimi dell'incapace.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-696