Art. 696 · Devoluzione al sostituito.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo VISez. II

Art. 696

783 / 3261

Devoluzione al sostituito.

In vigore dal 20 set 1975
L'eredità si devolve al sostituito al momento della morte dell'istituito. Se le persone o gli enti che hanno avuto cura dell'incapace muoiono o si estinguono prima della morte di lui, i beni o la porzione dei beni che spetterebbe loro è devoluta ai successori legittimi dell'incapace.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-696