CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo VI›Sez. II
Art. 695
782 / 3261Diritti dei creditori personali dell'istituito.
In vigore dal 19 apr 1942
I creditori personali dell'istituito possono agire soltanto sui frutti dei beni che formano oggetto della sostituzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-695