CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo IV›Capo III
Art. 69
101 / 3261Diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza.
In vigore dal 19 apr 1942
Nessuno è ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora l'esistenza, se non prova che la persona esisteva quando il diritto è nato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-69