Art. 684 · Distruzione del testamento olografo.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo VSez. V

Art. 684

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Distruzione del testamento olografo.

In vigore dal 19 apr 1942
Il testamento olografo distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato, a meno che si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe l'intenzione di revocarlo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-684