CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo V›Sez. V
Art. 683
770 / 3261Testamento posteriore inefficace.
In vigore dal 19 apr 1942
La revocazione fatta con un testamento posteriore conserva la sua efficacia anche quando questo rimane senza effetto perché l'erede istituito o il legatario è premorto al testatore, o è incapace o indegno, ovvero ha rinunziato all'eredità o al legato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-683