CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo V›Sez. V
Art. 681
768 / 3261Revocazione della revocazione.
In vigore dal 19 apr 1942
La revocazione totale o parziale di un testamento può essere a sua volta revocata sempre con le forme stabilite dall'articolo precedente. In tal caso rivivono le disposizioni revocate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-681