CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo V›Sez. V
Art. 680
767 / 3261Revocazione espressa.
In vigore dal 19 apr 1942
La revocazione espressa può farsi soltanto con un nuovo testamento, o con un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, in cui il testatore personalmente dichiara di revocare, in tutto o in parte, la disposizione anteriore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-680