CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo V›Sez. IV
Art. 675
762 / 3261Accrescimento tra collegatari.
In vigore dal 19 apr 1942
L'accrescimento ha luogo anche tra più legatari ai quali è stato legato uno stesso oggetto, salvo che dal testamento risulti una diversa volontà e salvo sempre il diritto di rappresentazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-675