CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo V›Sez. III
Art. 670
757 / 3261Legato di prestazioni periodiche.
In vigore dal 19 apr 1942
Se è stata legata una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, da prestarsi a termini periodici, il primo termine decorre dalla morte del testatore, e il legatario acquista il diritto a tutta la prestazione dovuta per il termine in corso, ancorchè fosse in vita soltanto al principio di esso. Il legato però non può esigersi se non dopo scaduto il termine.
Si può tuttavia esigere all'inizio del termine il legato a titolo di alimenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-670