Art. 659 · Legato a favore del creditore.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo VSez. III

Art. 659

746 / 3261

Legato a favore del creditore.

In vigore dal 19 apr 1942
Se il testatore, senza fare menzione del debito, fa un legato al suo creditore, il legato non si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito.
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