CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo V›Sez. III
Art. 659
746 / 3261Legato a favore del creditore.
In vigore dal 19 apr 1942
Se il testatore, senza fare menzione del debito, fa un legato al suo creditore, il legato non si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-659