Art. 657 · Legato di cosa acquistata dal legatario.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo VSez. III

Art. 657

744 / 3261

Legato di cosa acquistata dal legatario.

In vigore dal 19 apr 1942
Se il legatario, dopo la confezione del testamento, ha acquistato dal testatore, a titolo oneroso o a titolo gratuito, la cosa a lui legata, il legato è senza effetto in conformità dell'. Se dopo la confezione del testamento la cosa legata è stata dal legatario acquistata, a titolo gratuito, dall'onerato o da un terzo, il legato è senza effetto; se l'acquisto ha avuto luogo a titolo oneroso, il legatario ha diritto al rimborso del prezzo, qualora ricorrano le circostanze indicate dall'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-657