CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo V›Sez. III
Art. 655
742 / 3261Legato di cosa da prendersi da certo luogo.
In vigore dal 19 apr 1942
Il legato di cose da prendersi da certo luogo ha effetto soltanto se le cose vi si trovano, e per la parte che vi si trova; ha tuttavia effetto per l'intero quando, alla morte del testatore, le cose non vi si trovano, in tutto o in parte, perché erano state rimosse temporaneamente dal luogo in cui di solito erano custodite.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-655