Art. 647 · Onere.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo VSez. II

Art. 647

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Onere.

In vigore dal 19 apr 1942
Tanto all'istituzione di erede quanto al legato può essere apposto un onere. Se il testatore non ha diversamente disposto, l'autorità giudiziaria, qualora ne ravvisi l'opportunità, può imporre all'erede o al legatario gravato dall'onere una cauzione. L'onere impossibile o illecito si considera non apposto; rende tuttavia nulla la disposizione, se ne ha costituito il solo motivo determinante.
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