Art. 644 · Obblighi e facoltà degli amministratori.
CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo V›Sez. II

Art. 644

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Obblighi e facoltà degli amministratori.

In vigore dal 19 apr 1942
Agli amministratori indicati dai precedenti articoli sono comuni le regole che si riferiscono ai curatori dell'eredità giacente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-644