CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo V›Sez. II
Art. 644
731 / 3261Obblighi e facoltà degli amministratori.
In vigore dal 19 apr 1942
Agli amministratori indicati dai precedenti articoli sono comuni le regole che si riferiscono ai curatori dell'eredità giacente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-644