Art. 640 · Garanzia in caso di legato sottoposto a condizione sospensiva o a termine.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo VSez. II

Art. 640

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Garanzia in caso di legato sottoposto a condizione sospensiva o a termine.

In vigore dal 19 apr 1942
Se a taluno è lasciato un legato sotto condizione sospensiva o dopo un certo tempo, l'onerato può essere costretto a dare idonea garanzia al legatario, salvo che il testatore abbia diversamente disposto. La garanzia può essere imposta anche al legatario quando il legato è a termine finale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-640