CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo V›Sez. II
Art. 640
727 / 3261Garanzia in caso di legato sottoposto a condizione sospensiva o a termine.
In vigore dal 19 apr 1942
Se a taluno è lasciato un legato sotto condizione sospensiva o dopo un certo tempo, l'onerato può essere costretto a dare idonea garanzia al legatario, salvo che il testatore abbia diversamente disposto.
La garanzia può essere imposta anche al legatario quando il legato è a termine finale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-640