CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo V›Sez. II
Art. 633
720 / 3261Condizione sospensiva o risolutiva.
In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni a titolo universale o particolare possono farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-633