Art. 627 · Disposizione fiduciaria.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo VSez. I

Art. 627

714 / 3261

Disposizione fiduciaria.

In vigore dal 19 apr 1942
Non è ammessa azione in giudizio per accertare che le disposizioni fatte a favore di persona dichiarata nel testamento sono soltanto apparenti e che in realtà riguardano altra persona, anche se espressioni del testamento possono indicare o far presumere che si tratta di persona interposta. Tuttavia la persona dichiarata nel testamento, se ha spontaneamente eseguito la disposizione fiduciaria trasferendo i beni alla persona voluta dal testatore, non può agire per la ripetizione, salvo che sia un incapace. Le disposizioni di questo articolo non si applicano al caso in cui l'istituzione o il legato sono impugnati come fatti per interposta persona a favore d'incapaci a ricevere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-627