Art. 623 · Comunicazioni agli eredi e legatari.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo IVSez. III

Art. 623

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Comunicazioni agli eredi e legatari.

In vigore dal 19 apr 1942
Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico, appena gli è nota la morte del testatore, o, nel caso di testamento olografo o segreto, dopo la pubblicazione, comunica l'esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-623