CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo IV›Sez. II
Art. 617
704 / 3261Testamento dei militari e assimilati.
In vigore dal 19 apr 1942
Il testamento dei militari e delle persone al seguito delle forze armate dello Stato può essere ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce Rossa, in presenza di due testimoni; esso deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.
Il testamento deve essere al più presto trasmesso al quartiere generale e da questo al Ministero competente, che ne ordina il deposito nell'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-617