CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo IV›Sez. II
Art. 613
700 / 3261Consegna.
In vigore dal 19 apr 1942
Se la nave approda a un porto estero in cui vi sia un'autorità consolare, il comandante è tenuto a consegnare all'autorità medesima uno degli originali del testamento e una copia dell'annotazione fatta sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d'equipaggio.
Al ritorno della nave nel Regno, i due originali del testamento, o quello non depositato durante il viaggio, devono essere consegnati all'autorità marittima locale insieme con la copia della predetta annotazione.
Della consegna si rilascia dichiarazione, di cui si fa cenno in margine all'annotazione sopraindicata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-613