Art. 61 · Data della morte presunta.
CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo IV›Capo II

Art. 61

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Data della morte presunta.

In vigore dal 19 apr 1942
Nei casi previsti dai numeri 1 e 3 dell'articolo precedente, la sentenza determina il giorno e possibilmente l'ora a cui risale la scomparsa nell'operazione bellica o nell'infortunio, e nel caso indicato dal n. 2 il giorno a cui risale l'ultima notizia. Qualora non possa determinarsi l'ora, la morte presunta si ha per avvenuta alla fine del giorno indicato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-61