CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo IV›Sez. I
Art. 602
689 / 3261Testamento olografo.
In vigore dal 19 apr 1942
Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.
La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni.
Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.
La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-602