Art. 602 · Testamento olografo.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo IVSez. I

Art. 602

689 / 3261

Testamento olografo.

In vigore dal 19 apr 1942
Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore. La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-602