CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo IV›Sez. I
Art. 601
688 / 3261Forme.
In vigore dal 19 apr 1942
Le forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo e il testamento per atto di notaio.
Il testamento per atto di notaio è pubblico o segreto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-601