CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo III
Art. 599
686 / 3261Persone interposte.
In vigore dal 30 dic 1979
Le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli sono nulle anche se fatte sotto nome d'interposta persona.
Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente con l'incapace.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 28 dicembre 1970, n. 205 (in G.U. 1a s.s. 30/12/1970, n. 329), ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 599 del codice civile, nella parte in cui si riferisce agli articoli 592 e 593 del presente codice.
- La Corte Costituzionale, con sentenza 18-20 dicembre 1979, n. 153 (in G.U. 1a s.s. 29/12/1979, n. 353), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 595 del codice civile nel testo abrogato dall'art. 196 della legge 19 maggio 1975, n. 151 e dell'art. 599 del codice civile nella parte in cui richiama il predetto art. 595".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-599