CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo III
Art. 596
683 / 3261Incapacità del tutore e del protutore.
In vigore dal 19 apr 1942
Sono nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in favore del tutore, se fatte dopo la nomina di questo e prima che sia approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo, quantunque il testatore sia morto dopo l'approvazione. Questa norma si applica anche al protutore, se il testamento è fatto nel tempo in cui egli sostituiva il tutore.
Sono però valide le disposizioni fatte in favore del tutore o del protutore che è ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-596