Art. 593 · Figli naturali non riconoscibili.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo III

Art. 593

Abrogato680 / 3261

Figli naturali non riconoscibili.

In vigore dal 20 set 1975
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-593