Art. 588 · Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare.
CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo I

Art. 588

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Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare.

In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario. L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.
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