Art. 586 · Acquisto dei beni da parte dello Stato.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo II

Art. 586

658 / 3261

Acquisto dei beni da parte dello Stato.

In vigore dal 19 apr 1942
In mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia. Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-586