CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo II
Art. 585
657 / 3261Successione del coniuge separato.
In vigore dal 20 set 1975
Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.
Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-585